UNUn ulteriore passo nel processo di digitalizzazione del Paese, l’Italia è una “sandbox normativa” – un ambiente protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo – 30 aprile 2021, n. 100[1] (“Ordine”) Pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa ordinanza stabilisce le regole che disciplinano il gruppo Fintech[2] E il test dei programmi Fintech è noto come la “sandbox regolamentare” delle operazioni Fintech tra le autorità di vigilanza – vale a dire, Banca d’Italia, Consap (Commissione Titoli) e IVASS (Autorità di vigilanza sulle assicurazioni).
Che cos’è una sandbox normativa?
Secondo Banca d’Italia, la sandbox di controllo è un ambiente ristretto in cui le aziende monitorate e gli operatori Fintech possono, per un periodo di tempo, testare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Disciplina transitoria semplificata e stretto contatto con le rispettive Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consap e IVASS). I supervisori possono identificare gli interventi normativi più appropriati ed efficaci per facilitare lo sviluppo del Fintech e controllare la diffusione dei potenziali rischi osservando le dinamiche di sviluppo tecnologico.
La finalità della sandbox regolamentare è quella di supportare la crescita e l’evoluzione del mercato italiano introducendo modelli innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo, fornendo nel contempo un’adeguata tutela dei consumatori e della concorrenza. Mantenimento della stabilità finanziaria.
Autorizzazione per i test FinTech
Trial, i progetti che possono essere presentati all’autorità di vigilanza competente riguardano servizi, prodotti o pratiche innovativi nel settore bancario, finanziario o assicurativo e forniscono vantaggi agli utenti finali o contribuiscono all’andamento del mercato. Inoltre, tali progetti devono essere sufficientemente avanzati da essere testati ed economicamente e finanziariamente sostenibili.
In particolare, la sperimentazione può essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che interessa il settore bancario, finanziario o assicurativo e in alternativa:
- Deve essere autorizzato o iscritto nell’elenco o nel registro tenuto da Banca d’Italia, Consap o Ivas;
- Essa, insomma, è subordinata al riconoscimento o all’iscrizione in un elenco o albo quanto meno presso Banca d’Italia, Consob e IVASS, pur rientrando nell’ambito della deroga concessa dalla legge (che, ma non si limita, in cui non sono state intraprese azioni nei confronti del pubblico);
- La banca, che deve essere prestata a supporto di un soggetto vigilato o regolamentato, svolge un servizio o un’attività che interessa aspetti regolamentari in ambito finanziario o assicurativo;
- La Banca d’Italia è libera di emanare regolamento di servizio da parte di una società vigilata o regolamentata dalla CONSOB o dall’IVASS, con sede legale o succursale in Italia o sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea e società operante in Italia.
L’accesso al test è generalmente consentito alle società che svolgono o intendono svolgere attività FinTech, ed è vietato alle società che siano oggetto di eccessivo indebitamento, fallimento o attività di ristrutturazione, o se necessario per legge dalla registrazione dei bilanci degli ultimi cinque anni che non siano stati depositati presso società autorizzate e qualificate (o, se costituite a breve termine, dalla loro costituzione)).
Prima finestra temporale per la presentazione dei progetti
L’ammissione alla sandbox regolamentare di progetti relativi a servizi, prodotti o pratiche innovativi in ambito bancario, finanziario o assicurativo aventi le caratteristiche di cui sopra sarà richiesta presentando istanza all’autorità di vigilanza competente (es. Banca d’Italia, Consap). O IVASS).
La prima finestra temporale per la presentazione dei progetti per l’adesione alla sandbox regolamentare è fissata dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022 e, per tali periodi, il numero massimo di domande o materie non è soggetto ai progetti proposti.
La domanda di ammissione conterrà una descrizione dettagliata del progetto proposto, degli obiettivi perseguiti, della durata e del valore aggiunto atteso; Un primo rapporto di fattibilità (“prova di opinione”), una futura valutazione della stabilità economica e finanziaria o della sicurezza finanziaria del progetto; Indicazione di linee guida di vigilanza o disposizioni accettate dalle autorità di vigilanza, è richiesta disprezzo totale o parziale durante la prova; Specificazione e valutazione dei potenziali rischi e descrizione specifica delle misure appropriate per controllare tali rischi; Spiegazione delle misure adottate a tutela degli interessi degli utenti finali, tra l’altro, modalità di raccolta di informazioni accurate e complete sulla natura sperimentale del programma e sui rischi connessi, e un “consenso informato” per entrare in un rapporto con l’azienda che acconsentito alla prova, con almeno quindici giorni di preavviso in qualsiasi momento, senza costi o penali. Titolarità, e meccanismi di tempestivo risarcimento durante la responsabilità del fornitore del servizio.
La durata massima per ogni progetto ammesso alla sperimentazione è di 18 mesi, salvo eventuali proroghe (massimo 12 mesi) previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza Competente.
Permesso di sperimentare
Le imprese autorizzate all’ispezione sono iscritte nel registro tenuto dal comitato e al termine del periodo di prova presentano una relazione economica e operativa sull’ispezione all’autorità di vigilanza competente.
Qualora siano necessarie modifiche alle norme disciplinari delle competenti autorità di vigilanza per l’esito positivo del test e la sua prosecuzione dell’operatività, queste ultime avvieranno istruttorie per valutare le correzioni da apportare. Il Comitato è informato dell’esito dell’esame da un’autorità competente e riceve una relazione sul suo esito, che può eventualmente indicare modifiche alla normativa regolamentare che possono essere adottate a causa del progresso tecnologico.