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La Commissione Europea ha approvato uno schema italiano da 2,5 miliardi di euro per sostenere i lavoratori autonomi e alcuni operatori sanitari nel contesto dell’epidemia di coronavirus, esonerandoli parzialmente dai contributi previdenziali. Il regime è stato approvato nell’ambito degli aiuti di Stato cornice temporanea.

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo programma da 2,5 miliardi di euro consentirà all’Italia di fornire maggiore sostegno ai lavoratori autonomi che sono stati duramente colpiti dall’epidemia di coronavirus. Il programma sosterrà anche l’assistenza sanitaria in pensione. professionisti che devono riprendere. La loro attività per contribuire alla risposta all’epidemia. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni pratiche per mitigare l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus, in linea con le norme dell’UE”.

Misure di sostegno italiane

L’Italia ha informato il Comitato ai sensi del cornice temporanea Un regime di aiuti con un budget complessivo stimato di 2,5 miliardi di euro, con i lavoratori autonomi e alcuni operatori sanitari esentati dai contributi previdenziali per il 2021, con un massimo annuo di 3.000 euro a persona.

Il programma sarà aperto ai lavoratori autonomi che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei compensi professionali di almeno un terzo nel 2020 rispetto al 2019 e il cui reddito lordo per il 2019 soggetto a questi contributi sociali non ha superato i 50.000 euro. Il programma sarà aperto anche agli operatori sanitari che sono andati in pensione ma devono riprendere l’attività professionale in risposta all’epidemia di coronavirus nel 2020.

Il piano mira a ridurre la spesa dei contributi previdenziali in un momento in cui il normale funzionamento dei mercati è gravemente interrotto dallo scoppio del Corona virus.

La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro provvisorio. In particolare, l’assistenza non supererà (i) l’importo di 225.000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ovvero 270.000 euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero 1,8 milioni di euro per impresa attiva in tutti gli altri settori; e (ii) sarà assegnato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il Comitato ha pertanto concluso che tale azione è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e le condizioni stabilite nel quadro provvisorio.

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Su tale base, la Commissione ha accettato di condurre l’aiuto secondo le norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

sfondo

L’UNHCR ha adottato un cornice temporanea Consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Frame provvisorio come modificato il 3 aprileE il 8 maggioE il 29 giugnoE il 13 ottobre 2020 e 28 gennaio 2021, prevede i seguenti tipi di assistenza che possono essere concessi dagli Stati membri:

(i) Contributi diretti, versamenti di quote, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 225.000 euro per una società attiva nel settore agricolo primario, 270.000 euro per una società attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per una società attiva nel tutti gli altri settori per soddisfare le esigenze di liquidità urgente. Gli Stati membri possono inoltre concedere, fino ad un valore nominale di 1,8 milioni di euro per impresa, prestiti infruttiferi o a garanzia su prestiti che coprono il 100% dei rischi, tranne nel settore dell’agricoltura primaria e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, dove i limiti di Si applicano rispettivamente 225.000 euro e 270.000 euro per azienda.

(Secondo) Garanzie statali per prestiti ottenuti dalle imprese Per garantire che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie governative possono coprire fino al 90% del rischio di prestito per aiutare le aziende a coprire il capitale circolante e le esigenze di investimento immediate.

(Terzo) Prestiti societari agevolati generali (debiti grandi e minori) Tassi di interesse vantaggiosi per le aziende. Questi prestiti possono aiutare le aziende a coprire il capitale circolante e le esigenze di investimento immediate.

(quarto) Garanzie per le banche che indirizzano gli aiuti di Stato all’economia reale Che tale aiuto è un aiuto diretto ai clienti delle banche, e non alle banche stesse, e fornisce indicazioni su come garantire la minima distorsione della concorrenza tra banche.

(Quinto) Assicurazione generale del credito all’esportazione a breve termine per tutti i Paesi, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che lo Stato in questione è temporaneamente “invendibile”.

(noi) Sostegno alla ricerca e sviluppo (R&S) sul coronavirus Per affrontare l’attuale crisi sanitaria sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Il premio può essere assegnato per progetti di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri.

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(vii) Supportare la costruzione e l’ampliamento delle strutture di prova testing Sviluppare e testare prodotti (compresi vaccini, respiratori e indumenti protettivi) utili a contrastare l’epidemia di Coronavirus, fino alla prima diffusione industriale. Ciò può assumere la forma di contributi diretti, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a perdita d’occhio. Le aziende possono beneficiare del bonus quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l’investimento termina entro due mesi dalla concessione del contributo.

(ottavo) Sostenere la produzione di prodotti legati alla risposta all’epidemia del Corona virus فيروس Sotto forma di contributi diretti, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a perdita d’occhio. Le aziende possono beneficiare del bonus quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l’investimento termina entro due mesi dalla concessione del contributo.

(nono) Sostegno mirato sotto forma di differimento fiscale e/o sospensione dei contributi previdenziali Per quei settori, regioni o tipologie di imprese maggiormente colpite dall’epidemia.

(X) Sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti Per quelle aziende dei settori o delle regioni che hanno maggiormente sofferto dell’epidemia del Corona virus e avrebbero potuto licenziare dipendenti.

(undicesimo) Aiuti mirati alla ricapitalizzazione Per le società non finanziarie, se non è disponibile altra soluzione adeguata. Sono poste in essere salvaguardie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni relative alla necessità, all’adeguatezza e alla portata dell’intervento; condizioni per l’ingresso statale nel capitale sociale e bonus; Condizioni per l’uscita dello Stato dal capitale delle rispettive società; Condizioni relative alla governance, compreso il divieto di dividendi e la remunerazione massima dell’alta dirigenza; divieto di sovvenzioni reciproche, divieto di acquisizione e misure aggiuntive per ridurre le distorsioni della concorrenza; Trasparenza e obblighi di rendicontazione.

(12) Sussidio costi fissi scoperti Per le aziende che devono affrontare una riduzione del fatturato durante il periodo di qualificazione di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a una parte dei costi fissi dei beneficiari non coperti dai loro ritorni, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto.

La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire gli strumenti pagabili fino al 31 dicembre 2022 (quali garanzie, prestiti e anticipi dovuti) concessi nell’ambito del quadro provvisorio in altre forme di assistenza, come le sovvenzioni dirette, a condizione che i termini del quadro provvisorio sono soddisfatte.

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Il quadro provvisorio consente agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno, ad eccezione dei prestiti e delle garanzie per lo stesso prestito e di superare le soglie previste dal quadro provvisorio. Consente inoltre agli Stati membri di combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito del quadro provvisorio con le attuali possibilità di concedere un importo minimo di 25.000 euro a un’impresa in tre esercizi finanziari a società operanti nel settore agricolo primario e 30.000 euro in tre esercizi finanziari alle imprese operanti nel settore agricolo Pesca e Acquacoltura e 200.000 euro in tre esercizi per le imprese operanti in tutti gli altri settori. Allo stesso tempo, gli Stati membri hanno l’obbligo di evitare l’accumulo indebito di misure di sostegno per le imprese stesse per ridurre il sostegno per soddisfare le loro effettive esigenze.

Inoltre, il quadro provvisorio integra molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri per mitigare l’impatto sociale ed economico dell’epidemia di coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020, l’autorità ha adottato un Comunicare sulla risposta economica coordinata all’epidemia di COVID-19 Determina queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono apportare modifiche generalmente applicabili a favore delle società (ad esempio, differimenti fiscali o sostegno al lavoro a orario ridotto in tutti i settori), che sono al di fuori delle norme sugli aiuti pubblici. Possono anche concedere un risarcimento alle aziende per i danni da loro subiti a causa e la causa diretta dell’epidemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se è necessaria una proroga.

La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero di caso SA.63719 all’indirizzo Registro degli aiuti di Stato nel comitato La competizione sito web una volta risolti eventuali problemi di riservatezza. Nuove pubblicazioni di decisioni sugli aiuti di Stato su Internet e nella Gazzetta ufficiale sono elencate in Notizie settimanali sulla competizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul quadro provvisorio e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus Qui.

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